Perequazione retributiva per i dirigenti scolastici

In margine ad una recente sentenza del Giudice del Lavoro di Como

Una recentissima sentenza del Giudice del lavoro di Como (n° 231 del 10 luglio 2014) ha riportato di attualità la questione della duplice sperequazione retributiva dei dirigenti scolastici: verso l’esterno (cioè rispetto a tutti gli altri dirigenti di seconda fascia del MIUR) e verso l’interno (cioè fra di loro, a parità di fascia delle scuole loro affidate ed unicamente in ragione delle modalità di accesso alla funzione dirigenziale).

Nel primo caso, a conferma di una linea giurisprudenziale che non ha fin qui conosciuto eccezioni, il giudice ha rigettato la richiesta, considerandola infondata. Nel secondo, ha invece accolto la tesi del ricorrente, riconoscendo il diritto a percepire un’indennità aggiuntiva da calcolarsi secondo un criterio analogico rispetto alla RIA degli ex-presidi.

Come è noto, ANP ha sempre sostenuto la sussistenza di tale diritto ed ha anche messo a punto, circa un anno e mezzo fa, un modello di diffida e messa in mora, invitando tutti i colleghi interessati a sottoscriverlo ed inviarlo all’Ufficio Scolastico Regionale con il quale hanno stipulato a suo tempo il contratto di lavoro (http://www.anp.it/anp/doc/perequazione-retributiva-interna-per-tutti-i-dirigenti).

La nuova sentenza rappresenta un passo in avanti verso il consolidamento di una giurisprudenza favorevole al riconoscimento di un diritto elementare e rafforza la posizione da noi sostenuta. Invitiamo quindi quanti, fra i colleghi interessati, non avessero a suo tempo inviato la diffida a farlo adesso, utilizzando il modello che alleghiamo, leggermente modificato rispetto a quello originario. Anche coloro che avevano già inviato la diffida possono reiterarla adesso, nella nuova versione (che comunque è molto simile a quella originaria).

Stiamo valutando l’ipotesi di avviare, in autunno, alcuni ricorsi-pilota per esplorare la possibilità di ulteriori pronunce favorevoli. Ricordiamo che, in ogni caso, si tratta di cause di lavoro che l’interessato deve promuovere a proprio nome.

Per quanto riguarda l’invio della diffida, suggeriamo di non utilizzare gli strumenti di comunicazione della scuola (posta elettronica, carta intestata, fax e simili), dato che si tratta di un passo che si compie in qualità di dipendenti nei confronti del proprio datore di lavoro e quindi di un atto privato e non in rappresentanza dell’amministrazione cui si è preposti.

Vi terremo informati degli sviluppi.